Nel 1333, a L’Aquila, una donna che portava perle sul vestito rischiava una multa di un augustale d’oro. Nel 1362, il numero degli invitati ai funerali era stabilito per legge. Una città che aveva costruito la sua fortuna sulla lana e sullo zafferano decise di codificare in statuti chi poteva brillare e chi no.
Gli Statuta Civitatis Aquile contengono queste norme. Non sono curiosità accademiche. Raccontano come una comunità medievale cercò di controllare la ricchezza visibile, i corpi femminili e la struttura sociale attraverso divieti precisi e sanzioni in denaro.
578 (CCCCCLXXVIIII)
DE PENA PORTANTIS AURUM ET ARGENTUM IN
DORSO.
Item quod nulla de Civitate et districtu Aquile, vel que habitaverit
in Civitate vel Comitatu Aquilano per annum, cuiuscumque
status et condictionis existat, possit nec debeat portare vel
habere in aliquibus vestibus pannos seu relegatorios quos in
dorso portaverit seu quas pro capite relegatas habent aurum
argentum seu perlas, salvo tamen quod possint scaiale anulos et
cercellos de auro vel de argento portare, et aurum filatum in
vimpis et borsis habere, et quod liceat puellis, virginibus et per
totum annum, illum quo nubserint, portare tantum in capite
girlandam ornatam de auro vel de argento cum perlis, vel sinc,
dummodo non excedant valorem medie uncie; et siqua
contrafecerit in predictis, vel aliquo predictorum, teneatur ad
penam unius agustalis Camerario Aquile persolvendam.
Una città costruita sul commercio
L’Aquila nacque nel 1266 per decreto di Carlo I d’Angiò. Il re ordinò il trasferimento delle popolazioni dai castelli circostanti verso una nuova città, pensata come centro commerciale. La posizione era strategica: il piemonte dell’Appennino collegava il Tavoliere pugliese con i mercati adriatici.
Entro il Trecento la città era prospera. La lana e lo zafferano generavano profitti che facevano invidia a Firenze. Nel 1335, il mercante Tommaso del Gaglióffo possedeva beni per oltre ventimila ducati. Una cifra che destabilizava gli equilibri della zona.
La ricchezza generava un problema visibile: chi aveva i soldi li mostrava. E chi mostrava i soldi sfidava l’ordine gerarchico che la classe dominante aveva costruito.
Oro, perle e stratificazione
Nel 1333, gli statuti vietarono alle donne l’uso di perle, oro, argento e pietre preziose sul vestiario. L’articolo 578 degli Statuti specificava che nessuna donna della città o del distretto poteva portare metalli preziosi sui vestiti o sulle acconciature.
C’era un’eccezione. Le spose e le “fanciulle vergini” potevano indossare una ghirlanda ornata di metalli preziosi e perle nel primo anno dopo le nozze. Il valore non poteva superare la mezza oncia.
I tessuti erano regolamentati con la stessa precisione. L’articolo 619 proibiva alle donne di indossare seta, velluto, broccato d’oro o porpora. L’unica eccezione: la moglie o la figlia di un conte, di un barone con vassalli, di un cavaliere o di un “dottore in scienza”. Il lusso non era vietato per tutti. Era riservato a chi aveva già un rango riconosciuto.
La geometria degli abiti
Nel 1362 l’attenzione degli statutari si spostò sulla forma degli abiti stessi. L’articolo 577, intitolato De pena mulieris traginantis pandos, vietava alle donne di trascinare le vesti per terra. Gli abiti dovevano essere portati in modo da non toccare il suolo.
Le maniche subirono restrizioni precise: quelle delle “guarnacche” non potevano superare due piedi in lunghezza e un quarto di piede in larghezza. I bordi di ermellino erano consentiti solo se non superavano la larghezza di un dito.
Gli strascichi lunghi erano una questione di stato sociale. Ogni braccia di tessuto in più comunicava un messaggio chiaro: “Posso permettermi di sprecare stoffa.” Limitarne la lunghezza significava chiudere questa conversazione tra abito e mondo.

di Santa Caterina, XIV secolo, L’Aquila, Munda.
Gli uomini, i funerali e le nozze
Il controllo non risparmiò gli uomini. L’articolo 622 vietava di indossare vesti corte che lasciassero i genitali scoperti.
I riti sociali subirono restrizioni ancora più dirette. Nel 1362, gli statuti limitarono il numero degli invitati ai funerali, ai battesimi e alle nozze. Ai funerali potevano partecipare solo i parenti stretti e i residenti dello stesso quartiere del defunto. Il divieto era chiaro: niente cortei sfarzosi.
La multa e il paradosso
Chi trasgrediva le norme sugli strascichi o sull’uso di oro e argento pagava un augustale d’oro al Camerario della città. Per i tessuti proibiti come la seta, la multa saliva a due once.
L’augustale era la moneta di Federico II di Svevia, coniata nel 1229. Pesava 5,33 grammi di oro al titolo di 20,5 carati, pari a circa 4,5 grammi di oro puro. Per una donna comune dell’Aquila, pagarne uno era la rovina economica.
Eppure il sistema funzionava in modo opposto a quello previsto. I ricchi potevano “bollare” i loro abiti proibiti presso gli uffici del comune, pagando una tassa di registrazione. Acquisivano il diritto di indossare i tessuti altrimenti proibiti. La morale diventava una questione di liquidità.

(Foto di Giovanni Albani Lattanzi)
Lo storico Luigi Lopez ha notato che queste norme vennero ripetute nel 1342, nel 1432, nel 1476 e nel 1526. La frequenza dice qualcosa sulla loro efficacia, o sulla sua mancanza. Suggerisce che fossero scarsamente rispettate. La ricchezza dell’Aquila era tale che i cittadini preferivano pagare le multe pur di non rinunciare all’esibizione del proprio status, in un’eterna competizione tra la legge morale e la vanità sociale. Le leggi suntuarie medievali non colpivano equamente i sessi. Gli uomini ricchi — cavalieri, giudici, medici — godevano di esenzioni. Le donne erano trattate come categoria unica, indipendentemente dalla classe. Una vedova ricca e una moglie di artigiano seguivano le stesse regole.
La ricerca di Maria Gioia Muzzarelli sulle leggi suntuarie medievali ha evidenziato un motivo economico preciso. Le famiglie che spendevano troppo in abiti lussuosi e funerali sfarzosi rischiavano di impoverirsi. Le famiglie impoverite creano instabilità sociale. Gli statuti suntuari funzionavano, tra le altre cose, da freno sulla dispersione dei capitali. Probabilmente tutto vero. Ma c’era un aspetto che le élite aquilane non disdegnavano: le multe generavano entrate per il Comune. Quando una donna ricca veniva sorpresa a indossare un filo di perle non bollato, non solo veniva sottoposta al divieto morale della chiesa—eventualmente anche alla scomunica—ma il denaro della multa finiva nelle casse cittadine.
Gli statuti dell’Aquila non erano un caso isolato. Norme simili vennero emanate a Firenze, a Siena, a Venezia, a Roma, in quasi ogni città dell’Italia centrosettentrionale nei due secoli successivi.
I divieti durarono formalmente per tutto il periodo di massimo splendore economico dell’Aquila, estendendosi fino all’inizio della decadenza sotto il dominio spagnolo, ma la loro continua riproposizione testimonia una costante resistenza sociale alla loro applicazione. La ricchezza cresceva più velocemente di quanto la legge potesse inseguirla. E i divieti — ripetuti, rafforzati, mai aboliti — diventavano solo carta.









