Test sierologici sul posto di lavoro: il datore non può effettuare esami sui dipendenti
Ok solo se disposto dal medico
di Redazione | 13 Maggio 2020 @ 18:34 | ATTUALITA'
L’AQUILA – Il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da un altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica.
È quanto si legge tra le risposte alle Faq pubblicate sul sito del Garante www.garanteprivacy.it, allo scopo di fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private.
Secondo quanto specificato dal Garante “solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza”.
Nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, ha inoltre sottolineato che le informazioni inerenti diagnosi e anamnesi familiari del dipendente non possono essere trattatte titolare, che ha invece il compito di “trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire”.
Tutte le visite e gli accertamenti ai fini della riammissione del lavoratore devono quindi essere quindi predisposte dal medico o dal personale sanitario competente, mentre la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, possono avvenire solo su base volontaria. I relativi risultati potranno poi essere utilizzati dalla struttura sanitaria in cui sono avenuti gli esami, per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dai decreti in vigore.