Tar Abruzzo: Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, un mese alla definizione
E il Decreto Agosto detta tempi dell'accorpamento
di Cinzia Scopano | 17 Agosto 2020 @ 12:00 | ATTUALITA'L’AQUILA – Manca orami poco alla definizione della fusione delle Camere di commercio di Teramo e dell’Aquila. Dopo mesi di tira e molla, dichiarazioni a mezzo stampa e carte bollate, il prossimo 17 settembre, salvo diversi nuovi impedimenti, il Tar Abruzzo dovrebbe pronunciarsi per l’annullamento presentato a febbraio 2020, previa adozione di misura cautelare, del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2020 relativo alla determinazione della composizione del Consiglio della costituenda Camera di Commercio del Gran Sasso, e del provvedimento implicito, con il quale la nuova Camera sarebbe costituita. Il ricorso è stato presentato dall’ente camerale teramano, presieduto da Gloriano Lanciotti, contro Regione Abruzzo, il ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere nazionale e il Segretario Generale della Camera, nella qualità di Commissario ad acta. In seguito, a marzo 2020 anche l’Ance Teramo aveva presentato ricorso contro la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio dell’Aquila il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio del Gran Sasso, sempre per l’annullamento dello stesso decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio.
Il 9 maggio il Tar ha, collegialmente, confermato la sospensione del ricorso in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di incostituzionalità sollevata con ricorsi pendenti prodotti da alcune Camere di Commercio, disponendo altresì la riunione del due ricorsi. Il 22 luglio 2020, con ordinanza 147/2020 il Tar, avendo ritenuto necessario attendere il deposito della sentenza della Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare (la sospensiva) avanzata sia dalla Camera di Commercio dell’Aquila che dalla Regione Abruzzo, ed ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17 settembre 2020, nella quale sarà trattato anche I ricorso, già riunito, prodotto da Ance Teramo. In data 28 luglio 2020 è stata pubblicata la sentenza n. 169-2020 della Corte Costituzionale nel giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e dell’art. 3 del D.Lgs 25 novembre 2016 n. 219 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio”, promossi dal Tar Lazio, sezione lll, con le ordinanze”. La Suprema Corte, con la citata sentenza ha “dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 124/2015 e dell’art. 3 del D.Lgs n. 219/2016, sollevate, in riferimento agli artt. 5,117 e 120 della Costituzione, dal Tar Lazio, sezione III, col le ordinanze indicate in epigrafe”.
E siamo arrivati alla conclusione di questa lunga fusione. A settembre, qualora sia revocata la sospensiva, e siano respinti i ricorsi, Il procedimento di nomina dei 28 consiglieri del Consiglio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia dovrebbe riprendere Il suo iter, con l’acquisizione, da parte della Regione, dei curriculum delle candidature mancanti da parte delle Associazioni di categoria. La Regione, quindi, dovrebbe procedere ai controlli di propria competenza sul possesso dei requisiti di legge e all’emanazione del decreto di costituzione del Consiglio della nuova Camera, con contestuale convocazione del Consiglio stesso, che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente.
Ma con il Decreto Agosto che ha dettato anche i tempi dell’accorpamento si deve arrivare per forza di cosa a una definizione: l’articolo 61 del provvedimento recita che “al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l’insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento”.
Quindi siamo alla conclusione di questo lungo percorso: dopo la decisione del 17 settembre bisognerà correre perchè entro 60 giorni il processo di fusione dovrà essere completato, pena la nomina di un commissario straordinario con la decadenza degli organi camerali.