Studenti sorpresi con i cellulari durante gli esami: è vietato accedere ai loro contenuti
di Alessio Ludovici | 08 Giugno 2023 @ 05:00 | LA LEGGE E LA DIFESA
L’AQUILA – Maturità 2023. Una recente circolare del Ministero dell’Istruzione del 12 maggio 2023, prot. 15851, ha fornito indicazioni precise sui divieti riguardanti l’uso di cellulari e dispositivi elettronici durante gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’anno 2022-2023. Misure che si basano sulla necessità di conciliare la disciplina della privacy con le regole operative e organizzative relative agli esami finali.
In caso di violazione di tali divieti, le norme vigenti per gli esami pubblici prevedono l’esclusione da tutte le prove per coloro che trasgrediscono tali disposizioni. Il processo di rilevazione della violazione e l’adozione della sanzione di espulsione comportano il trattamento dei dati personali degli autori della violazione. Pertanto, è essenziale rispettare i principi di liceità e correttezza nel trattamento dei dati, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento GDPR.
Inoltre, è fondamentale adottare misure che rispettino la riservatezza degli studenti quando si devono prendere provvedimenti disciplinari come l’espulsione per violazione delle regole degli esami, ad esempio per l’uso di dispositivi elettronici.
Cellulari agli esami di stato: disposizioni per chi controlla
Questo comporta evitare di diffondere informazioni sull’episodio, sia immediatamente dopo che in seguito, seguendo principi etici nel contesto educativo e delle relazioni interpersonali.
Nel caso in cui dispositivi elettronici vengano accidentalmente ritrovati durante le prove, la scuola deve astenersi dal consultare i loro contenuti e conservarli per consegnarli al legittimo proprietario o alle autorità competenti. Il divieto di accedere ai contenuti dei dispositivi elettronici non può essere derogato, nemmeno per l’identificazione del legittimo proprietario.
Il Garante della Privacy ha già stabilito che la consultazione dei dati personali contenuti in tali dispositivi, in assenza di presupposti legali appropriati, costituisce una violazione degli articoli 5 e 6 del GDPR e dell’articolo 2-ter del Codice della Privacy (ordinanza ingiuntiva n. 367 del 10 novembre 2022).
È importante sottolineare che le prove di esame stesse costituiscono dati personali degli studenti, quindi tutte le operazioni legate a tali prove implicano il trattamento di dati personali. In questo contesto, è necessario rispettare gli obblighi di riservatezza che già vincolano il corpo docente in termini di segreto professionale e conservazione dei dati personali contenuti nelle prove di esame.
Infine, la compilazione dei verbali di esame richiede particolare attenzione al principio di minimizzazione dei dati (articolo 5 del GDPR). Questo è particolarmente rilevante per le decisioni prese nei confronti di candidati con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES). Sebbene
Sebbene sia importante motivare adeguatamente tali decisioni, è necessario evitare di includere dati superflui che vanno oltre la necessaria giustificazione. Il Garante della Privacy ha sottolineato nel vademecum 2023 “La scuola a prova di privacy” che rimangono valide le responsabilità di riservatezza del personale docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché le disposizioni sulla conservazione dei dati personali eventualmente presenti nelle prove d’esame.
Inoltre, nel caso di candidati con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni educativi speciali, è importante fare attenzione a chi ha accesso ai loro dati personali. L’accesso deve essere limitato esclusivamente ai soggetti autorizzati dalla normativa scolastica e settoriale, come insegnanti, genitori e operatori sanitari che collaborano nella predisposizione del piano educativo individualizzato.
E’ fondamentale rispettare le disposizioni sulla privacy e adottare misure appropriate durante gli esami per garantire la riservatezza degli studenti. Ciò include il divieto di accedere ai contenuti dei cellulari e dispositivi elettronici dei candidati, nonché la minimizzazione dei dati nel processo di compilazione dei verbali d’esame.