

Scadenza Superbonus 110%: lo scorso 23 giugno l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 23/E avente ad oggetto “detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti”.
Inizialmente l’Agenzia delle entrate aveva affermato che, per effetto delle modifiche intervenute, il superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 sia stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
La data del 30 settembre è stata, poi, corretta con quella del 30 giugno, il giorno successivo. La correzione della circolare 23/E/2022 si è resa necessaria perché il dl 34/2020 indica espressamente la data del 30/06/2022 quale scadenza della detrazione maggiorata mentre il termine 30/09/2022 è relativo alla condizione del 30% dei lavori eseguiti rispetto all’intero intervento. L’Agenzia delle entrate, dunque, ha indicato correttamente la scadenza del 30/06/2022 quale scadenza naturale dei lavori agevolati al 110% anche se, per le persone fisiche, sono validamente considerate ai fini del bonus in considerazione, le spese sostenute entro il prossimo 31/12/2022 nel rispetto della condizione che i lavori siano eseguiti al 30/09/2022 per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Ricapitolando. Anche nel caso della presentazione di una CILAS successiva al 30/06/2022 è possibile fruire del 110% per le spese sostenute fino a fine 2022 sempre che i lavori al 30/09/2022, magari iniziati anche nel medesimo mese di settembre, abbiano raggiunto la percentuale del 30%.
Per una maggiore chiarezza sulle scadenze ecco una tabella riepilogativa.
Beneficiario |
Aliquota |
SAL 30% |
SAL 60% |
Scadenza finale |
Condomini, Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità autonomamente accatastate, Onlus, ADV, ApS |
110% |
|
|
31/12/2023 |
70% |
|
|
31/12/2024 |
|
65% |
|
|
31/12/2025 |
|
Persone fisiche |
110% |
30/09/2022 |
|
31/12/2022 |
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa |
110% |
|
30/06/2023 |
31/12/2023 |
Associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori su immobili destinati a spogliatoi |
110% |
|
|
30/06/2022 |