Reati sessuali, il diritto di cronaca non può superare quello alla dignità della persona offesa

di Redazione | 11 Marzo 2021 @ 06:02 | LA LEGGE E LA DIFESA
maria cattini
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Prima di dare le generalità di una persona il giornalista deve dimostrare di aver valutato correttamente il diritto alla dignità umana in rapporto alla rilevanza di dare la notizia con le generalità.

Il Codice della privacy, infatti, esclude la divulgazione dei nomi delle vittime di violenza sessuale.

L’unico caso possibile è che tale informazione sia di essenziale interesse pubblica. Questo il senso della sentenza 4690/2021 della Corte di Cassazione. 

La Corte ha accolto il ricorso di una moglie, vittima di violenze da parte del marito. La donna lamentava la pubblicazione delle proprie generalità da parte di una testata. Il giudice di merito aveva però ritenuto legittima la condotta del giornalista. Secondo il giornalista la vittima era già pienamente ricoscibile perché era stato divulgato il nome dell’aggressore.

Non la pensa così la Cassazione, secondo cui la divulgazione di nome e cognome della vittima deve essere valutata in rapporto alla circostanza che siano essenziali alla notizia e che questa sia di interesse generale. Le generalità o altre informazioni non deve “eccedere” il fine di rendere una corretta informazione. 

L’articolo 137 del Codice Privacy mira a tutelare la riservatezza delle persone offese dalla commissione di alcuni gravi reati. Il diritto di cronaca non può superare il diritto alla privacy. La dignità della persona può essere superata da una puntuale valutazione giornalistica sull’essenzialità dell’interesse a divulgare la notizia. Nel caso in esame la Corte annulla la sentenza per la carente motivazione fornita per la pubblicazione delle generalità della donna. 


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