Nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi
di Italo Colasimone | 10 Febbraio 2022 @ 06:00 | AMMINISTRAZIONE E FISCO
Con un comunicato stampa del 3 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate fa sapere che con il Provvedimento AE 3 febbraio 2022 n. 35873 è stato approvato ed è disponibile il nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche con cui i contribuenti possono comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
Il nuovo modello rende possibile l’invio delle comunicazioni di opzione relative alle spese 2022 e delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 e 2022 (invio da effettuarsi entro la data del 16 marzo 2023).
Inoltre, data la necessità di un maggior termine per procedere all’invio delle comunicazioni di opzione relative alle spese 2021 e delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 è stato stabilito quale termine ultimo la data del 7 aprile 2022 in luogo del 16 marzo.
Il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di bonus edili e in particolare:
- sono stati modificati i controlli vincolanti sull’ apposizione del visto di conformità per tutte le opzioni che interessano gli interventi edilizi che ne prevede l’esclusione per le opere classificate come attività di “edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10mila. Rimane l’obbligo del visto di conformità per bonus facciate e Superbonus senza eccezioni. E’ importante evidenziare che ai fini dell’applicazione del visto deve essere considerato esclusivamente il momento della comunicazione. Le deroghe per l’edilizia libera e per i piccoli lavori trovano, quindi, applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- è prevista la riduzione della percentuale di detrazione del bonus facciate, che passa dal 90% al 60% per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021;
- viene recepita la mancata proroga della detrazione per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che ora possono essere agevolate esclusivamente al 110% quali interventi trainati nel contesto di Superbonus.
La nuova detrazione del 75% per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche può essere usufruita esclusivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022 a seguito dell’apertura di un apposito “canale telematico”.
E’ stato eliminato per tutti i bonus la possibilità di effettuare cessioni del credito successive alla prima, bloccando quindi ulteriori cessioni “a catena”.
Per ridurre gli impatti negativi sui soggetti coinvolti (principalmente Istituti bancari e loro clienti) con il Provv. AE 4 febbraio 2022 n. 37381 è stata disposta la proroga della disciplina transitoria, che si applicherà ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’agenzia delle Entrate è stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 o prima del 7 marzo 2022 per la nuova detrazione del 75% relativa agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche sugli edifici esistenti.
Dunque, i crediti ceduti entro il 16 febbraio 2022 (6 marzo 2022 per la nuova detrazione del 75%) potranno, dopo tale data, essere ceduti ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente un’ulteriore volta.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione con due FAQ:
- la disciplina transitoria opera indipendentemente dal numero di cessioni già avvenute prima del 17 febbraio o 7 marzo;
- la disciplina transitoria opera indipendentemente dal numero di cessioni avvenute prima del 17 febbraio o 7 marzo, anche per i crediti sorti dopo l’entrata in vigore del “Sostegni – ter”. Questi crediti potranno essere ceduti entro il 16 febbraio o 6 marzo e poi essere oggetto di una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari a partire dal 17 febbraio o 7 marzo.