Nuova ordinanza di Marsilio, in Abruzzo mascherine obbligatorie anche all’aperto

di Redazione | 03 Maggio 2020 @ 21:40 | ATTUALITA'
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PESCARA – “Tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) sono tenute – per i prossimi 15 giorni – ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali”.

E’ quanto prevede l’ordinanza n. 54 firmata nel pomeriggio dal governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio. Nel provvedimento viene anche stabilito che “tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento: al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al Siesp territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5; al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, nonché negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni”.

Le modalità per segnalare la presenza in Abruzzo sono: 

-in modalità telematica all’indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo:

-numero verde regionale 800 595 459.

Inoltre, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COv2 nella Regione Abruzzo, si applicano inoltre le seguenti misure specifiche:

  1. a)  l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

  2. b)  I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

    1. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;

    2. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;

    3. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l’attuazione delle misure nazionali e regionali legate all’emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

    4. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall’area stessa;

    5. l’accesso all’area di mercato e l’uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;

    6. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

    7. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato; presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;

b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.


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