L’AQUILA – Si chiude con una sentenza civile del tribunale ordinario una lunga vicenda giudiziaria legata agli effetti del sisma del 2009 su alcune attività commerciali del centro storico dell’Aquila. Al centro del contenzioso, tre locali situati in corso Principe Umberto e la richiesta di una società di ottenere un risarcimento da 170mila euro per la perdita dell’avviamento commerciale dopo la cessazione dei contratti di locazione.
La decisione arriva al termine di un iter iniziato oltre quindici anni fa e si conclude con il rigetto integrale della domanda, ritenuta infondata, e con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in oltre 8.300 euro.
I locali e l’attività prima del terremoto
Prima del sisma, i locali – di proprietà di soggetti rappresentati dall’avvocato Riccardo Lopardi – ospitavano un’attività di vendita di abbigliamento, svolta in forza di contratti di locazione di lunga durata. Dopo il terremoto del 6 aprile 2009, gli immobili sono stati dichiarati inagibili, con conseguente impossibilità di proseguire l’attività commerciale.
Già nell’autunno dello stesso anno, la società conduttrice – assistita dall’avvocato Cristiana Burgamazzi – aveva trasferito la propria attività in un’altra sede, fuori dal centro storico, anch’essa colpita dal sisma.
La richiesta di indennità e il lungo stop
Nel 2010 arriva la prima richiesta formale ai proprietari: il pagamento dell’indennità di avviamento prevista dalla legge per le locazioni commerciali. La richiesta, però, non viene seguita da un’azione giudiziaria immediata. Nel frattempo, i locali restano inutilizzabili fino al 2017, anno in cui terminano i lavori di ristrutturazione.
La vicenda giudiziaria riprende solo nel 2023, quando la società torna a farsi avanti sostenendo che, a partire dal 2017, nei locali di corso Principe Umberto si sarebbero insediate nuove attività commerciali analoghe a quella precedentemente svolta.
La “doppia indennità” e la prescrizione
Da qui la richiesta della cosiddetta “doppia indennità”, prevista nei casi in cui un nuovo esercizio subentri in tempi brevi a quello cessato. Secondo la società, le nuove attività avrebbero dimostrato la persistenza del valore commerciale dell’area.
Il tribunale, però, ha ricostruito una sequenza temporale diversa. I giudici hanno rilevato che solo dal 2017 i locali sono tornati nella disponibilità dei proprietari e dei conduttori e che il lungo periodo di inagibilità ha interrotto qualsiasi continuità economica con l’attività precedente al sisma.
Per questo motivo, il diritto all’indennità è stato ritenuto prescritto. Non solo. È stata esclusa anche la possibilità di riconoscere una doppia indennità, poiché la legge richiede che la nuova attività inizi entro un anno dalla cessazione della precedente, condizione non riscontrata nel caso esaminato.
La decisione del tribunale
Secondo il tribunale dell’Aquila, il lungo periodo di inutilizzabilità degli immobili ha cancellato ogni utilità economica residua legata all’attività commerciale svolta prima del terremoto. La norma sull’indennità di avviamento, hanno osservato i giudici, tutela la continuità dell’attività economica, elemento che nel caso concreto non è risultato dimostrabile.
La domanda è stata quindi respinta in toto. La sentenza si chiude con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Una vicenda che si intreccia con il dibattito sul centro storico
La decisione arriva negli stessi giorni in cui in città si discute del futuro delle attività commerciali nel centro storico dell’Aquila, tra saracinesche abbassate e nuovi insediamenti della grande distribuzione in spazi commerciali di recente realizzazione.
La vicenda giudiziaria è stata riportata da Il Messaggero, che ne ha ricostruito i passaggi principali e l’esito finale.







