Map, accolto il ricorso sulle spese condominiali a carico degli assegnatari
di Redazione | 30 Aprile 2022 @ 11:45 | LA LEGGE E LA DIFESA
L’AQUILA – Il Tar accoglie il ricorso di molti cittadini assegnatari degli alloggi MAP, le spese condominiali non dovranno essere pagate.
I cittadini, rappresentati dagli avvocati Fausto Corti e Sara Cecala, hanno visto accolto il ricorso al TAR, nel quale si impugnava la deliberazione n. 29 del 19 marzo 2015 del consiglio comunale dell’Aquila che ha stabilito di porre a loro carico il canone di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni e di gestione amministrativa e contabile degli immobili, pari a 0,60 euro al metro quadrato.
Nella nota del TAR si legge “bisogna interrogarsi sul fatto se il Comune può porre a carico dei condomini un importo stimato solo in astratto o quello effettivamente sostenuto per determinati interventi di manutenzione. Le norme distinguono il canone concessorio o di locazione dalle spese di manutenzione ordinaria poste a carico degli assegnatari. Se per spese di manutenzione si intendesse (in contrasto con il significato letterale) un onere stabilito a priori discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, senza alcuna definizione normativa dei criteri di liquidazione e riferito anche ad altri immobili dei quali i ricorrenti non hanno il godimento, si tratterebbe di una prestazione imposta. Non è poi rinvenibile nelle norme alcun fondamento testuale, né logico, né dogmatico che giustifichi la decisione del Comune di porre a carico degli assegnatari le spese di manutenzione degli alloggi e delle parti comuni in misura diversa o non comprovatamente corrispondente ai costi a tal fine sostenuti. Deve quindi concludersi che l’onere per le spese di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione tetti) non può essere posto a carico degli assegnatari degli alloggi Map, mentre le spese di manutenzione ordinaria – eliminazione delle infiltrazioni d’acqua (se non dovute a usura di lunga durata, a difetti di costruzione, o a fattori imprevedibili), disostruzione impianto fognario – possono essere ripetute nei loro confronti solo se comprovate e relative alle parti esclusive e comuni degli alloggi occupati, esclusi quelli dei quali essi non hanno il godimento. Il ricorso pertanto deve essere accolto”.
Gli avvocati, nell’articolo odierno pubblicato su “Il Centro”, si dicono soddisfatti: “Il comune”, si legge nell’articolo, “non può pretendere dai cittadini un importo, concernente gli oneri di manutenzione, stimato solo in astratto e dunque stabilito a priori, disattendendo in tal senso non solo precisi criteri normativi di liquidazione, ma, addirittura, chiedendo ai conduttori, ingiustamente e illegittimamente, di contribuire alle spese manutentive di elementi strutturali di cui non godono.”