E’ stato pubblicato sul Burat l’avviso pubblico “Spazio Giovani” con il quale l’Assessorato alle Politiche Sociali stanzia 1,15 milioni di euro per interventi destinati all’adeguamento e alla realizzazione di infrastrutture di aggregazione giovanile nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
“Al termine di un complesso e articolato confronto con le Istituzioni locali – dichiarano fonti dell’Assessorato – siamo riusciti a dare una destinazione concreta complessiva ai cosiddetti “Fondi Meloni” per la realizzazione non di un unico polo di aggregazione sociale, ma di diverse iniziative che mirano ad offrire ai ragazzi che vivono nel sisma luoghi dove esprimere al meglio la loro voglia di socialita’ e di creativita’. Crediamo che nel volgere di breve tempo, grazie all’entusiasmo delle organizzazioni senza scopo di lucro del territorio, i ragazzi potranno avere a loro disposizione lo spazio che meritano. Altri due milioni sono gia’ da tempo a disposizione del solo Comune dell’Aquila, da parte del quale aspettiamo l’invio di un progetto definitivo per il loro utilizzo”.
Possono presentare istanza di partecipazione all’avviso le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono anche attivita’ a favore dei giovani, aventi sede in uno dei Comuni appartenenti al cosiddetto “Cratere sismico” e gli stessi Comuni. Gli ambiti d intervento riguardano la realizzazione e l’adeguamento di infrastrutture destinate allo svolgimento di attivita’ di aggregazione a favore dei giovani. Il contributo massimo concedibile, a fondo perduto, per ciascuno degli interventi strutturali e’ pari ad un importo massimo di 100mila euro euro. Le istanze di partecipazione devono essere inoltrate, entro il 45esimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso.
AVVISO PUBBLICO “SPAZIO GIOVANI”
Concessione di benefici finanziari per la realizzazione o l’adeguamento di infrastrutture per favorire l’aggregazione sociale delle giovani generazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
Premessa e finalità
L’Art. 19, comma 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” istituisce il Fondo per le politiche giovanili, finalizzato alla promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale.
L’Accordo di Programma Quadro “Protagonismo giovanile e partecipazione attiva”, sottoscritto in data 10.03.2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo, ha proceduto alla programmazione delle quote del Fondo Politiche Giovanili per le annualità 2007, 2008 e 2009.
A seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito la Regione Abruzzo determinando notevole ricaduta sul tessuto sociale del territorio, con particolare riguardo ai giovani dei Comuni coinvolti, il Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito in Legge n. 77/2009, ha disciplinato la destinazione delle annualità 2008 e 2009 del Fondo per le politiche giovanili, per iniziative a sostegno delle giovani generazioni della Regione Abruzzo colpite dall’evento sismico. Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6.05.2009 “Attuazione del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39”, si è proceduto al trasferimento a favore della Regione Abruzzo delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, annualità 2008 e 2009.
La sopracitata Ordinanza n. 3763/2009 all’Art. 6, c. 1 dispone che in attuazione di quanto disposto all’Art. 10, c. 4 del Decreto-Legge 28.4.2009, n. 39, le risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, annualità 2008 e 2009 siano utilizzate in deroga alle finalità previste dal richiamato Art. 19, c. 2 e a quanto sancito dalle intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto-Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché a quanto stabilito dall’Accordo di Programma Quadro sottoscritto dallo Stato e dalla Regione Abruzzo in materia di modalità di gestione del Fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009.
In attuazione della D.G.R. n. 669 del 15.10.2012 si dispone il presente Avviso pubblico, con la destinazione di risorse pari a € 1.151.159,52, quota parte del Fondo Politiche Giovanili 2008-2009, per interventi volti all’adeguamento o alla realizzazione di infrastrutture, allo scopo di favorire l’aggregazione sociale delle giovani generazioni abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
Art. 1
Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze
1. Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono anche attività a favore dei giovani, aventi sede in uno dei Comuni appartenenti al cosiddetto “Cratere sismico” come individuati dal Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii.,
2. La condizione di organizzazione senza scopo di lucro, la sede legale e le finalità aggregative sono documentate mediante produzione, all’atto della domanda, di copia conforme all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000 dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, da cui si evince la finalità statutaria.
3. Possono, altresì, presentare istanza di partecipazione al presente Avviso i Comuni ricompresi nel cosiddetto “Cratere sismico”, come individuati dal Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii, con esclusione del Comune di L’Aquila, al quale la DGR n. 669 del 15.10.2012, richiamata nelle premesse, riserva la destinazione e la programmazione di risorse dedicate.
Art. 2
Ambiti di intervento
1. I progetti presentati in aderenza al presente Avviso devono riguardare azioni che conseguano i seguenti obiettivi:
a. realizzazione di infrastrutture ricadenti in uno dei Comuni specificati all’Art. 1, comma 1, destinate allo svolgimento di attività di aggregazione a favore dei giovani;
b. adeguamento di infrastrutture ricadenti in uno dei Comuni specificati all’Art. 1, comma 1 destinate allo svolgimento di attività di aggregazione a favore a favore dei giovani.
Art. 3
Valore economico dei progetti, assegnazione dei contributi
1. Il contributo massimo concedibile, a fondo perduto, per ciascuno degli interventi strutturali indicati all’Art. 2, comma 1 lett. a) e b) non può eccedere l’importo massimo di € 100.000,00;
2. A pena di esclusione dal beneficio, i soggetti di cui all’Art. 1 possono presentare un solo progetto, per uno degli ambiti di intervento indicati all’Art. 2.
3. L’apporto di risorse finanziarie dei soggetti di cui all’Art. 1, a titolo di cofinanziamento, è valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio, come meglio esplicitato all’Art. 8, comma 4 “Procedure di selezione”.
Art. 4
Modalità di presentazione delle istanze e spese ammissibili
1. A pena di esclusione, le istanze di partecipazione al presente Avviso pubblico devono essere redatte utilizzando esclusivamente lo schema proposto in allegato al presente documento, denominato Allegato. B “Schema di domanda” , devono essere sottoscritte in originale dal Legale Rappresentante, risultare leggibili in tutti i campi e devono essere corredate della seguente documentazione:
per le Organizzazioni senza scopo di lucro di cui all’Art. 1:
-atto formale approvativo dell’istanza di partecipazione al presente Avviso;
-copia conforme all’originale dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’organismo, ai sensi del DPR n. 445/2000, da cui si evincono la condizione di organismo senza scopo di lucro, la sede legale e le finalità statutarie, che devono risultare coerenti alle finalità del presente Avviso; per i Comuni di cui all’Art. 1 Deliberazione di Giunta Comunale approvativa dell’istanza di partecipazione al presente Avviso.
2. Nel caso di intervento per la realizzazione di una infrastruttura a pena di esclusione è necessario allegare una dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante, di impegno all’acquisto dell’immobile necessario alla realizzazione dell’infrastruttura e, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAT delle istanze ammesse a contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere atto di acquisto dell’immobile, a pena di decadenza dal beneficio.
3. Nel caso di istanza incentrata su intervento di adeguamento di infrastrutture (Art. 2, comma 2 lett. b), a pena di esclusione, produzione di documentazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento o produzione di documentazione attestante altro diritto reale di godimento dell’immobile
4. Progetto di livello preliminare corredato dei documenti previsti dagli artt. 17 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con utilizzo del prezziario regionale in vigore, redatto da un professionista abilitato, afferente al progetto proposto.
5. Per gli interventi di cui all’Art. 2 sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa, al lordo dell’IVA:
– Acquisto di un bene immobile esistente, per la realizzazione di infrastruttura, con esclusione di acquisizione con modalità Leasing;
– Acquisto di terreno edificabile per la realizzazione dell’infrastruttura;
– Acquisto di beni mobili che devono risultare stabilmente impiantati nella infrastruttura da realizzare, necessari per la fruizione della stessa, nel limite massimo del 30% del valore dell’intero progetto;
– Spese per la realizzazione/adeguamento della dotazione infrastrutturale e impiantistica della infrastruttura necessari per la fruizione della stessa;
– Spese tecniche per la realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura (spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, perizie tecniche giurate), nella misura massima riconoscibile del 10% sull’importo complessivo dei lavori.
Art. 5 Termini per la presentazione delle domande
1. Le istanze di partecipazione al presente Avviso devono essere redatte utilizzando l’apposito “Schema di domanda”, allegato B al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. Le domande devono essere inoltrate, entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T, a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Regione Abruzzo – Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Via Rieti, 45 – 65100 Pescara o a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 11.02.2005, al seguente indirizzo: [email protected] Nel caso di inoltro a mezzo Raccomandata A/R, fa fede il timbro postale di partenza ai sensi dell’art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull’ammissione delle candidature. Nel caso di invio per PEC, fa fede la data di inoltro.
2. Sul Plico deve essere riportata l’indicazione dettagliata del mittente (compreso indirizzo, telefono, e-mail) e, a pena di esclusione, la seguente dicitura: Avviso pubblico Spazio Giovani. Nel caso di inoltro mediante Posta Elettronica Certificata, a pena di esclusione, la sopracitata dicitura dovrà risultare nell’oggetto del messaggio.
Art. 6
Condizioni di ricevibilità
1. La Direzione Politiche Attive del Lavoro provvede alla verifica delle condizioni di ricevibilità delle proposte progettuali pervenute.
2. Non sono considerati ricevibili i plichi:
– trasmessi al di fuori dei termini previsti all’Art. 5, comma 1 del presente Avviso;
– privi della dicitura di cui all’Art. 5, comma 2 del presente Avviso;
– consegnati a mano o con modalità difformi rispetto a quelle previste all’Art. 5, commi 1 e 2 del presente Avviso.
Art. 7
Cause di esclusione
1. Sono escluse le istanze progettuali:
– Presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall’Art. 1 del presente Avviso;
– Riferite a progetti localizzati in Comuni che non insistono nel Cratere sismico, come precisato dall’Art. 1;
– Prodotta non utilizzando lo schema di domanda allegato al presente Avviso
– Prive anche di un solo documento e con le modalità richieste all’Art. 4;
– Che non rispondono agli ambiti di intervento previsti all’Art. 2;
– Presentate da soggetti di cui all’Art. 1 che hanno proposto più di un progetto;
– Incomplete nella compilazione della modulistica di cui all’Art. 4;
– La cui documentazione, secondo le indicazioni di cui al presente Avviso, risulti non debitamente firmata in originale dal Legale rappresentante, ovvero non leggibile nei campi richiesti.
Art. 8
Procedure di selezione
1. Le istanze progettuali che hanno superato le verifiche di ricevibilità di cui all’Art. 6 sono sottoposte a valutazione.
2. Alla valutazione delle istanze pervenute provvede un Nucleo nominato dal Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, costituito da tre componenti, di cui due da individuarsi nell’ambito della Direzione Politiche Attive del Lavoro e un esperto con competenze tecniche in materia edilizia.
3. Il Nucleo procede all’esame di merito dei progetti previa verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 7.
4. Il Nucleo stila una graduatoria dei soggetti ammessi al contributo e un eventuale elenco degli esclusi, specificando la causa che ha determinato l’esclusione.
5. La valutazione dei progetti è effettuata in base ai criteri di seguito riportati:
a. Coerenza del progetto in conformità agli obiettivi di cui al presente Avviso
Punti (da 0 a 15);
b. Coerenza del progetto in relazione ai bisogni rilevati sul territorio
Punti (da 0 a 15);
c. Coerenza e congruità del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa
Punti (da 0 a 20)
d. Ricaduta degli effetti del progetto sul territorio e sostenibilità nel tempo
Punti (da 0 a 20)
e. Innovazione ed originalità dell’idea espressa dal progetto
Punti (da 0 a 10)
i. Cofinanziamento del progetto con risorse proprie dell’organismo proponente.
Punti (da 0 a 20) attribuibili secondo i sottoindicati criteri:
valore in percentuale del cofinanziamento Punteggio max attribuito
da 1% a 5%
Fino a punti 5
oltre il 5% fino al 10%
Fino a punti 10
oltre il 10% fino al 15%
Fino a punti 15
oltre il 15% fino al 20%
Fino a punti 20
L’apporto del cofinanziamento è da intendersi ad incremento del contributo richiesto, nel rispetto dei massimali stabiliti all’Art. 3. Il cofinanziamento deve esprimere un’aliquota computata sul valore totale del progetto (es: per un valore di progetto pari € 100.000,00 un cofinanziamento massimo del 20%, pari a € 25.000,00, dà luogo ad un valore complessivo del progetto pari a € 125.000,00).
1. Il punteggio massimo attribuibile per progetto è pari a punti 100.
2. Nel caso di parità di punteggio fra due o più interventi progettuali, la priorità in graduatoria viene stabilita in base a sorteggio pubblico.
3. La graduatoria redatta dal Nucleo di valutazione indica, fra l’altro, l’importo del finanziamento, concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali risorse residue, non sufficienti alla integrale copertura del finanziamento per l’ultimo intervento in graduatoria, sono assegnate al soggetto istante che ha proposto tale intervento, ovvero, se da quest’ultimo rifiutato, assegnato per gli altri interventi che seguono in graduatoria, mediante scorrimento della stessa.
4. Conclusa la valutazione, il Nucleo trasmette la graduatoria delle candidature ammesse e l’eventuale elenco delle candidature escluse, con relativa motivazione, al Direttore della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro della Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, che, con proprio atto, approva le risultanze del lavoro del Nucleo e ne dispone la pubblicazione, con i relativi allegati, sul BURAT e sul sito www.regione.abruzzo/FIL.
Art. 9
Modalità di erogazione dei contributi
1. Il primo acconto del contributo assegnato è erogato nella misura del 10% a seguito di dichiarazione di effettivo avvio dei lavori, che deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’ammissione e corredata di progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Il successivo acconto è erogato nella misura massima del 50% per stati di avanzamento dei lavori, a presentazione dei documenti contabili (registro di contabilità, libretto delle misure, stato d’avanzamento, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento) sottoscritti dall’impresa esecutrice e dal Direttore dei lavori.
3. In alternativa a quanto espresso nei commi 1 e 2, gli aventi diritto possono richiedere la liquidazione del contributo del 60% all’atto dell’inizio dell’intervento, previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui al comma 4.
4. A garanzia dell’anticipo del 60% del finanziamento a fondo perduto concesso per l’adeguamento o per la realizzazione degli impianti, di cui al presente Avviso, i soggetti istanti che risultano ammesse ai benefici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT, sono tenute a presentare, all’atto della comunicazione di inizio dell’intervento, idonea garanzia fidejussoria, utilizzando lo “Schema di polizza fidejussoria”, Allegato C al presente atto, di cui forma arte integrante e sostanziale, escutibile a prima richiesta, conforme al modello allegato, di valore pari all’importo dell’anticipo, di durata non inferiore a 24 mesi, prorogabile per max un semestre.
5. Il restante importo è liquidato a saldo, ad avvenuto collaudo del complessivo intervento e a seguito dell’acquisizione del certificato di agibilità. La richiesta di liquidazione del saldo è corredata di tutte le fatture (per lavori, subappalti e forniture), o documenti equivalenti, debitamente quietanzati, comprovanti l’intera spesa sostenuta.
Art. 10
Revoca del contributo
1. Il contributo è revocato qualora i beneficiari non fanno pervenire alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed istruzione, Politiche Sociali, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’ammissione, la comunicazione
della data dell’effettivo avvio dei lavori e il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Il contributo è altresì revocato, per la parte non ancora concessa, qualora i beneficiari non provvedano alla conclusione dei lavori entro 24 mesi dalla data di avvio degli stessi.
Allegati:
Allegato A – Avviso pubblico “ Spazio Giovani”