Infermieri rifiutano vaccino e sono sospesi, il datore di lavoro ha ragione

di Cristina D'Armi | 26 Marzo 2021 @ 06:20 | LA LEGGE E LA DIFESA
Infermieri rifiutano vaccino anticovid e vengono sospesi . Una sentenza del Tribunale di Belluno ha deciso che gli operatori socio-sanitari che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid possono essere sospesi dal loro lavoro. Sospesi sì, ma con stipendio regolarmente retribuito.
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Infermieri rifiutano vaccino anticovid e vengono sospesi . Una sentenza del Tribunale di Belluno ha deciso che gli operatori socio-sanitari che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid possono essere sospesi dal loro lavoro. Sospesi sì, ma con stipendio regolarmente retribuito.

E’ successo a 10 operatori sanitari di una Rsa che hanno rifiutato la vaccinazione anti Covid. Dopo la sospensione ricevuta per tale motivo, gli stessi avevano presentato ricorso al Tribunale per contestare la presa di posizione del capo. Non è noto il contenuto della domanda, ciò che invece è sicuro  è che il giudice l’ha respinto dando ragione al datore di lavoro.

Secondo quanto diffuso da alcuni giornali, ci sarebbe stata persino la sospensione dello stipendio. Notizia subito smentita.  Il giudice Anna Travia, infatti, non si è  affatto espressa sulla possibilità che essi possano essere sospesi, lasciati senza stipendio o addirittura licenziati, in quanto ha rilevato la “insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento”.

Tuttavia l’ordinanza afferma

“la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti”.

L’ordinanza conclude precisando che  il datore di lavoro

“ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

 


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