Ecco perché il governo ha impugnato la legge di bilancio della Regione Abruzzo
di Redazione | 09 Aprile 2020 @ 08:00 | POLITICA
L’AQUILA – “Presenta numerosi e diversi profili di contrasto con la Costituzione”. Per questo il governo, dopo aver deliberato di impugnarla nel Consiglio dei ministri del 16 marzo scorso, ha depositato alla Corte Costituzionale il ricorso contro la Regione Abruzzo affinché venga dichiarata l’illegittimità di alcuni articoli della legge di bilancio 2020 approvata dall’Emiciclo il 28 gennaio.
Le questioni sollevate dal governo riguardano, tra le altre cose, materie urbanistiche, in particolare la norma che avrebbe reso abitabili i sottotetti, le “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”, e la retroattività della norma che ha ampliato l’elenco di reati per i quali ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato viene preclusa l’assegnazione di un alloggio popolare.
Quanto stabilito dal Consiglio regionale attraverso la legge di bilancio potrebbe “rendere legittime condotte che, non considerate tali al momento al momento della loro realizzazione, lo divengono per effetto dell’intervento successivo del legislatore”, scrivono nel ricorso dagli avvocati dello Stato Sergio Fiorentino e Gianna Galluzzo a proposito dell’articolo contenente “Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica”.
La sanatoria è insomma diseducativa, affermano i due legali dopo aver citato alcune sentenze della stessa Corte Costituzionale: “Il riconoscimento, ex post, della legittimità di comportamenti vietati al momento della loro realizzazione – scrivono nel ricorso – pone a rischio il valore della certezza del diritto”.
Nell’ordinamento abruzzese, fanno inoltre osservare i due avvocati nel ricorso, esiste una ulteriore legge “che contiene misure derogatorie in relazione a finalità analoghe” e le novità normative sono anche “incompatibili con la disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici”.
Due discriminazioni, invece, sono contenute nell’articolo riguardante la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: da un lato – si legge nel ricorso – “la legge regionale limita l’accesso ai contributi pubblici ai soli enti costituiti in forma di associazione di promozione sociale”, dall’altro “consentendo la partecipazione ai bandi di finanziamento non a tutte le associazioni di promozione sociale operati sul territorio della regione Abruzzo ma solo a quelle iscritte nel registro regionale” escludendo quelle iscritte al registro nazionale.
Reati di grande allarme sociale sono invece assimilati ad altri di gran lunga più tenui, nella norma con la quale la giunta regionale avrebbe voluto escludere dalla possibilità di avere una casa popolare tutti i pregiudicati.
Si “accomuna in maniera indifferenziata l’intero novero dei reati contro la persona”, si legge nel ricorso, finendo per riservare “il medesimo trattamento giuridico a fattispecie di reato eterogenee che il legislatore nazionale ha inteso caratterizzare e graduare, prevedendo anche rilevanti differenze di pena”.
L’effetto della norma, scrivono insomma gli avvocati dello Stato, sarebbe quello di rendere un reato come l’omicidio aggravato, punito con l’ergastolo, simile a uno come la diffamazione, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. E “lede i principi di uguaglianza e ragionevolezza espressi dall’articolo 3 della Costituzione”.
In una nota a seguito dell’impugnazione da parte del governo, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha spiegato che “si sta attivando per apportare nuove modifiche alle parti contestate della norma, in un’ottica di collaborazione e nel tentativo di evitare il contenzioso istituzionale”.
“In particolare sul tema del ‘recupero dei sottotetti’, che in questo momento appare centrale nella contestazione ricevuta, il Servizio Legislativo del Consiglio regionale ha elaborato una serie di controdeduzioni che certificano la bontà dell’intento normativo contro il parere negativo espresso dal Governo. Diverse sentenze della Corte Costituzionale, infatti, hanno già ‘assolto’ altre Regioni da imputazioni similari facendo emergere dei principi a cui anche l’Abruzzo si richiama. La materia trattata è oggetto di potestà legislativa concorrente”, fa osservare il Consiglio regionale nella nota, “e le azioni proposte si limitano a incentivare il recupero dei vani inutilizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, senza incidere in alcun modo sulla pianificazione territoriale o sulla localizzazione degli interventi affidati ai piani urbanistici comunali”.
“Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non intravede i vizi di legittimità costituzionale paventati dal Governo, considerando che le modifiche apportate alla legge regionale sull’edilizia si limitano a prescrizioni di carattere tecnico-edilizio senza intaccare disposizioni paesaggistiche ed ambientali dei comuni”.
“Ulteriori impugnative sulla norma in tema di ‘edilizia pubblica’ riguardano i reati per i quali è consentita l’esclusione dai benefici abitatiti ed economici dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato – prosegue la nota – . Anche in questo caso il Consiglio regionale evidenzia la difformità nel giudizio del Governo, indicando medesime normative vigenti nelle Regioni Lombardia, Puglia, Marche e Piemonte che però non hanno subito impugnative di illegittimità costituzionale”.
“Infine, sulle ‘Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo’, vengono recepite le indicazioni suggerite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha proposto di allargare i benefici della norma a tutti ‘gli enti del terzo settore’ e non solo alle ‘associazioni di promozione sociale’ così come originariamente formulato. Su tutte le obiezioni fatte dal Governo il Consiglio regionale ha elaborato atti di impegno a firma del presidente Lorenzo Sospiri alo scopo di adeguare la normativa regionale alle osservazioni governative”, conclude la nota. (m.sig.)