Covid-19, aggiornamento delle modalità di gestione dei casi positivi e contatti stretti

In vigore dal 1° gennaio 2023

di Redazione | 01 Gennaio 2023 @ 18:49 | UTILI
Covid-19
Print Friendly and PDF

Dal 1° gennaio 2023 sono in vigore le nuove modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti.

*POSITIVO ASINTOMATICO*

_(uscita isolamento senza tampone)_

Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare.

*POSITIVO ASINTOMATICO*

_(uscita isolamento con tampone)_

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

*OBBLIGHI A FINE ISOLAMEMTO*

_(in entrambi i casi)_

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

*CONTATTI STRETTI*

_(autosorveglianza)_

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno (non più 10°) successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione è RACCOMANDATA l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.

*Autosorveglianza operatori sanitari:*

gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al 5° giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

*UTILIZZO DELLA MASCHERINA* (fino al 30 aprile 2023)

*DOVE SONO OBBLIGATORIE ?*

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai:

▪︎ lavoratori;

▪︎ utenti;

▪︎ visitatori;

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese:

▶️ le strutture di ospitalità e lungodegenza;

▶️ le residenze sanitarie assistenziali;

▶️ gli hospice;

▶️ le strutture riabilitative;

▶️ le strutture residenziali per anziani (anche non autosufficienti)

▶️ tutte le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (centri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie).

Anche nei casi sopraelencati, *NON* hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

▪︎ a) i bambini di età inferiore ai 6 anni;

▪︎ b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

▪︎ le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

DOVE NON È PIÙ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA ?*

▶️ Trasporti pubblici: mezzi a breve e lunga percorrenza (bus locali, ncc e linea, tram, metropolitane, treni, navi, traghetti, funivie, voli nazionali e internazionali);

▶️ Musei e mostre;

▶️ Cinema, teatri e sport;

▶️ Palestre e piscine;

▶️ Alberghi;

▶️ Scuola;

▶️ Bar e Ristoranti;

▶️ Negozi;

▶️ Supermercati;

▶️ Negozi;

▶️ Centri commerciali;

▶️ Servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri ecc.);

▶️ Parchi divertimento;

▶️ Convegni, congressi, fiere, sagre;

▶️ Sale da ballo, discoteche;

▶️ Corsi di formazione.

Rimane *FORTEMENTE RACCOMANDATA*: Nei luoghi di lavoro e uffici al chiuso condivisi da più persone o aperti al pubblico ove non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.


Print Friendly and PDF

TAGS