Consenso informato, senza acquisirlo i medici rischiano grosso
di Redazione | 28 Luglio 2021 @ 06:00 | LA LEGGE E LA DIFESA
Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 18283 dello scorso 25 giugno, ha stabilito che se manca il consenso informato il medico può andare incontro a seri danni da risarcire al paziente. Il caso riguardava una paziente di un medico oculista e al centro della vicenda c’erano le conseguenze di una terapia farmacologica che aveva avuto effetti sulle funzioni renali di cui la paziente lamentava di non essere stata informata prima.
La Cassazione ha ribadito che le strutture sanitarie e i medici devono informare i pazienti non solo sulla natura degli interventi e delle terapie ma anche sui rischi e i risultati conseguibili. E’ il cosiddetto “consenso informato”, un obbligo che costituisce il fondamento del trattamento sanitario.
La Cassazione ha inoltre ricordato che la violazione del dovere di informare il paziente può determinare due gravi conseguenze. Da un lato il danno alla salute, dall’altro il danno “morale” dovuto al deficit informativo che può determinare in ogni caso un danno patrimoniale al paziente.
Anche la Corte costituzionale con la sentenza 438/200 aveva definito il consenso informato un’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico ed annoverabili tra i diritti di un cittadino.
E’ proprio per questo che tra gli obblighi delle strutture sanitarie e mediche c’è quello relativo all’informazione per l’acquisizione del consenso. La la violazione dell’obbligo comporta responsabilità contrattuale in capo alla struttura sanitaria e il medico, invece, ne risponderà per responsabilità contrattuale o extracontrattuale a seconda che l’operatore abbia stipulato col paziente un contratto di servizi sanitari, o che operi strutturato nell’ospedale.
In caso di contestazione sta al medico o alla struttura l’onere della prova. Se l’omissione dell’acquisizione del consenso informato risulta provata, scatta per i sanitari e per le aziende l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale legato alla lesione di un bene assoluto e protetto dalla legge.
L’istituto del consenso informato è regolato dalla 219/2017, che prevede che ogni persona «ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».