Cassazione, confermata sanzione Regione Abruzzo per pubblicazione nomi e i cognomi ammessi e esclusi in concorso riservato a persone con disabilità
di Redazione | 17 Novembre 2022 @ 13:43 | LA LEGGE E LA DIFESA
L’AQUILA – L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, accertata la illiceità del trattamento dei dati personali da parte dell’Ente regionale per illegittima diffusione di dati sensibili relativi alla condizione di salute di alcuni candidati della procedura concorsuale indetta dall’ente, vietava l’ulteriore diffusione in internet di dati sensibili che si concludeva con l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione di importo pari ad euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa. La Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 29049 del 6/10/22, respingeva il ricorso della Regione Abruzzo e confermava la sanzione.
La Regione eccepiva la scusabilità dell’errore ed il Giudice di prime cure accertava che nella specie era rintracciabile quantomeno l’elemento soggettivo della colpa in capo all’opponente, essendo quest’ultima ben consapevole della necessità di trattare con riservo i dati sensibili e dell’esigenza di dover operare mediante l’adozione di cautele idonee ad impedire l’evento, anche in considerazione del fatto che la Regione, prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, con provvedimento n. 313/2014, era stata informata della necessità di oscurare i dati sensibili
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’esimente della buona fede – applicabile all’illecito amministrativo di cui alla legge evocata – rileverebbe come causa di esclusione della responsabilità amministrativa in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, nella specie costituiti da un quadro normativo che la avrebbe indotta a ritenere che l’obbligo di trasparenza imposto dal D.Lgs. n. 33 del 2013 dovesse trovare piena applicazione nella procedura concorsuale in questione.