L’AQUILA – E’ approdata ieri in Commissione territorio, approvata senza intoppi, la proposta di deliberazione della Giunta comunale sulle case funerarie che va ad integrare il regolamento di polizia mortuaria del Comune dell’Aquila. La delibera fa propri gli indirizzi di una recente legge della Regione Abruzzo che disciplina le case funerarie. Si tratta di edifici indipendenti dove “assicurare le attività proprie delle sale del commiato, l’osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l’esposizione della salma e del cadavere”. Strutture gestite da privati cui è possibile svolgere, su richiesta dei familiari, le funzioni di osservazione del cadavere, trattamento conservativo, trattamenti di tanatocosmesi, custodia ed esposizione della salma e del cadavere e attività proprie delle sale del commiato.
Le strutture devono essere in possesso di requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale e l’autorizzazione all’apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in conformità alle disposizioni della presente legge e successive disposizioni attuative, previa verifica della compatibilità con le destinazioni d’uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse.
Secondo quanto stabilito dalla normativa, le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di 800 metri da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture sociosanitarie residenziali. Non possono nemmeno essere collocate ad una distanza inferiore di 50 metri da cimiteri e crematori.
La delibera del Comune dell’Aquila stabilisce le aree in cui è esclusa la possibilità di aprire case funerarie, ad esempio zone agricole o di particolare pregio, nei pressi di scuole. Sarà invece possibile aprirle in zone di natura industriale o artigianale e di servizio fermo restando il rispetto dei limiti di distanze. Come indirizzo il Comune stabilisce anche che l’insediamento di queste strutture debba avvenire prevalentemente attraverso “il recupero di contenitori dismessi, anche nel perseguimento del principio Europeo del risparmio dei suoli”









