Bonus facciate: lo sconto deve essere indicato in fattura

di Italo Colasimone | 23 Luglio 2022 @ 06:20 | AMMINISTRAZIONE E FISCO
Bonus facciate_risponde l'Agenzia delle Entrate
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L’AQUILA. Sul bonus facciate, si è espressa, lo scorso 20 luglio, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 385/2022.

Ricordiamo che la detrazione del 90% per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici è valida per le spese sostenute nel 2020 e 2021.

La detrazione arriva al 60% per le spese sostenute nel 2022 dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022.

Per queste spese il beneficiario può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura.

Questo taglio sul prezzo non riduce l’imponibile Iva che deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati e al quale si aggiunge lo sconto praticato in applicazione dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.

Nell’interpello il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate sottoponendo il problema dell’emissione di una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90% pagata via bonifico parlante per il 10% dell’importo in data 31/12/2021.

Il contribuente propone come soluzione l’emissione di una nota di credito e la rifatturazione della prestazione.

Il problema che si pone è sul pagamento perché il bonifico già eseguito dal suo cliente fa riferimento ad un’altra fattura, e un nuovo pagamento sarebbe datato 2022.

Per questo, non potendo istruire la pratica per la cessione del credito, chiede come modificare la fattura originariamente emessa per integrarla con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.

Nella risposta l’Agenzia delle Entrate osserva che, nella vicenda, non si riscontrano le condizioni individuate dall’articolo 26 del decreto Iva per regolarizzare la fattura originariamente emessa tramite una nota di variazione in diminuzione e una nuova fattura.

Il documento fiscale in questione, infatti, è valido perché riporta l’esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull’intero corrispettivo al lordo dello sconto.

Pertanto, non essendo stato indicato nella fattura l’ammontare dello sconto concordato, l’opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata.

Stando così le cose, il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10% versato nel 2021 può essere detratto in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.

Il residuo 90% del corrispettivo indicato nella fattura, se pagato entro il 2022, può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 nella misura del 60%.


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