Assegno unico: guida definitiva

di Italo Colasimone | 13 Gennaio 2022 @ 06:30 | AMMINISTRAZIONE E FISCO
assegno unico
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Con il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n.230 viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico. Tale assegno prevede un beneficio economico a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti e, in generale, a tutti i nuclei familiari con figli. È attribuito su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. L’importo è stabilito sulla base della condizione economica calcolata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

In particolare, l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari: 

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno spetta in parti uguali tra i genitori ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Per richiederlo è necessario che il richiedente:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia; 
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.  

A seconda della situazione familiare l’importo dell’assegno varia.

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Se il figlio è maggiorenne e fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo di 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. 

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 50 euro, se il figlio è minorenne, o 25 euro, se maggiorenne, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.  

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro e oltre.

Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.  

Per ciascun figlio maggiorenne e fino al compimento del ventunesimo anno di età con disabilità è prevista una maggiorazione dell’importo di 50 euro mensili.  

Per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni con disabilità è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro ed oltre.  

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta  

Nel caso di assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi  

Solo per l’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Inoltre, gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.  

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: a) valore dell’ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro; b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

La domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio di ciascun anno. La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. L’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.

Nel caso di nuove nascite, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata all’INPS entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio e il riconoscimento dell’assegno si ha a decorrere dal settimo mese di gravidanza.  

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, a richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata. 

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere tre diverse opzioni [ a) -b) – c) ] per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.

Ad esempio, nel caso di genitori coniugati può essere scelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

  1. “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”. 

 La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda. Può verificarsi anche che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso. La regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.  In caso di “affidamento condiviso” si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:

  1. “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
  2. “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Nel caso di affidamento condiviso del minore dove il provvedimento del giudice stabilisce il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito. 

Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. In questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente. 

Nei casi di separazione e divorzio l’assegno ha un peso importante. Infatti, va ad incidere sul contributo al mantenimento nei casi in cui uno dei due genitori ceda l’assegno all’ex marito o all’ex moglie. Gli accordi di separazione devono, quindi, tener conto del contributo. Nel caso di separazione o divorzio, dunque, l’assegno va ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nel caso in cui ci sia accordo tra i genitori, chi dei due richiede l’assegno dovrà indicare nella domanda all’Inps anche i dati anagrafici del secondo genitore. Nel caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Per evitare complicazioni e possibili contenziosi una buona regola è quella di specificare all’interno degli accordi di separazione su come verrà erogato l’assegno. 

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

  1. accredito su conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  2. consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  3. accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. 

La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione. Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione. 

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza con le modalità di erogazione di quest’ultimo.  


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