Anime Sante, inammissibile quella parcella pre-sisma da 35mila euro

La Compagnia del Progetto S.r.l. è stata condannata a pagare le spese di giudizio

di Alessio Ludovici | 08 Ottobre 2021 @ 20:13 | CRONACA
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L’AQUILA – Si è conclusa positivamente per l’Ente Arcidiocesi dell’Aquila la vicenda giudiziaria nella quale si era trovata coinvolta nell’ambito di alcune progettazioni della chiesa di Santa Maria del Suffragio. Antonella Camilli, giudice monocratico del Tribunale dell’Aquila, ha revocato il decreto ingiuntivo da oltre 35mila euro a carico dell’Ente Arcidiocesi e condannato la controparte, la società Compagnia del Progetto S.r.l. al rimborso di oltre 3mila euro di spese per il giudizio. 

Il contenzioso risale al periodo immediatamente antecedente il sisma. Nel febbraio di quell’anno la società Compagnia del Progetto S.r.l. aveva redatto e depositato un elaborato denominato “lavori di completamento e di restauro della chiesa di Santa Maria del Suffragio di L’Aquila”, al fine di accedere alla ripartizione dei contributi dell’8 per mille. 

Nel contratto tra le parti, che al momento del sisma mancava ancora del via libera del Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali, era previsto che in caso di accesso al finanziamento le spettanze relative alla progettazione sarebbero state liquidate dietro presentazione delle parcelle, in caso contrario nulla sarebbe stato dovuto.  

Il sisma scombinava le carte e rendeva quel documento inutilizzabile e per le Anime Sante cominciava tutto un altro iter di finanziamento. Nonostante ciò nel 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio decreto iscriveva la Chiesa di Santa Maria del Suffragio nella graduatoria dei soggetti ammessi al contributo pubblico dell’8 per mille al che la società Progetto Srl intimava il pagamento del lavoro svolto.

Quel finanziamento però non verrà mai liquidato, proprio a causa del sisma e dei nuovi canali di finanziamento aperti per la ristrutturazione della chiesa. Senza il finanziamento veniva meno una delle condizioni del contratto. Da un successivo provvedimento del 2012 risultava infatti non essere stato perfezionato il deposito del progetto esecutivo coerente con quello originario approvato dalla Commissione tecnica, necessario per la erogazione del finanziamento. Secondo la società il finanziamento non si sarebbe concretizzato per colpa del committente, un fatto non dimostrabile secondo il Tribunale proprio a causa degli eventi succedutisi a partire dal 6 aprile che hanno costretto a cambiare quel progetto.

Un compenso non dovuto, ha chiarito il Tribunale accogliendo pienamente l’opposizione dell’Ente Arcidiocesi al decreto ingiuntivo.

In fase di contraddittorio la Ctu ha inoltre rilevato come la società mancasse di alcuni requisiti per l’accettazione dell’incarico. Il campo di attività della società Compagnia del Progetto S.r.l. era in quel momento limitato ai soli lavori pubblici, mentre il contratto in essere era stipulato tra soggetti privati.

Quel contratto del febbraio 2009, oltre che inadempiuto, è dunque da considerarsi nullo posto che la società non era abilitata a stipularlo e il progetto, rileva la sentenza del Tribunale, non era stato sottoscritto da un professionista abilitato. Lo stesso indicava l’architetto Consiglia De Michele come collaboratore specialista, ma non risulta che questa abbia sottoscritto il progetto.

Oltre che il risarcimento delle spese per il giudizio dell’Ente Arcidiocesi (3.000 euro) la società viene condannata la pagamento delle spese processuali e del costo della Ctu di 5.000 euro.


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