Aiuti a imprese e autonomi, l’Inps L’Aquila risponde
di Redazione | 26 Marzo 2020 @ 09:37 | ATTUALITA'
L’AQUILA – L’Aquila Blog ha rivolto alcune domande al direttore provinciale dell’Inps dell’Aquila, Gianmario Zuccalà.
L’Inps come si è organizzata per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e dare risposte al mondo del lavoro?
L’Inps, sin dai primi momenti dell’emergenza, ha utilizzato le proprie risorse umane e strumentali per riadattare tutte le tipologie di prestazioni erogate al fine di poter dare risposta ai lavoratori, alle famiglie, alle imprese. Il livello avanzato dei servizi informativi dell’Istituto ha consentito agli utenti di interagire tramite il potenziamento dei canali telefonici e telematici perfettamente operativi e assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 al num 0862-576333. In definitiva pur considerando i tempi di riconversione, non c’è stata alcuna sensibile interruzione dei servizi e la struttura si sta predisponendo giorno per giorno per fornire in tempi strettissimi tutte le prestazioni che via via vengono istituite con i DPCM che si stanno succedendo.
Dopo il decreto Cura Italia, si è parlato di circolari Inps dalle quali aspettarsi l’applicazione pratica delle misure straordinarie. Quando arriveranno?
La risposta esecutiva alle disposizioni del governo è competenza della direzione generale, che quotidianamente aggiorna le sedi territoriali sulle evoluzioni. I tempi di risposta saranno necessariamente brevi, ma perché tale risposta sia efficace è fondamentale che la normativa sia compiuta e puntuale, dato che ad oggi è ancora oggetto di definizione. Va precisato, peraltro, che ogni istituto giuridico seguirà un proprio percorso normativo e quindi procedurale, per una risposta organica del sistema welfare all’emergenza si dovrà attendere la fine di questo periodo anche solo per poter quantificare l’entità delle risorse necessarie.
Cassa integrazione e Fondo di solidarietà: ricordiamo in modo sintetico e di facile comprensione quanti e quali sono e quali settori interessano.
Cos’è il Fondo di solidarietà
I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, forniscono strumenti di sostegno al reddito (es. un assegno in genere di importo almeno pari alla cassa integrazione guadagni) in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
Alcuni fondi, inoltre, erogano prestazioni integrative rispetto a quelle pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché, in presenza di determinati requisiti, assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione.
Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.
Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale (circolare 9 settembre 2016, n. 176).
In particolare il Fondo eroga l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Il FIS eroga, inoltre, l’assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
A chi è rivolto
Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Non spettano ai lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’assegno di solidarietà è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’articolo 24, legge 23 luglio 1991, n. 223 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.
Cos’è la Cassa Integrazione Guadagni
La Cassa Integrazione Guadagni per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
La Cassa Integrazione Guadagni, potrà essere adita sia in forma Ordinaria (CIGO) che in forma straordinaria in occasione dell’emergenza COVID – 19.
Cassa integrazione ordinaria
Nell’attuale contesto emergenziale è stato innovato il beneficio rendendolo adatto alle particolari esigenze.
L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Oltre a quanto già noto si sottolinea che le principali particolarità riguardano:
Chi può fare domanda
✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
✓ imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
✓ imprese addette all’armamento ferroviario;
✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
✓ imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
✓ imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Agevolazioni istruttorie
Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.
– Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
– Non si tiene conto dei seguenti limiti:
▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
▪ limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili.
– I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
– Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Erogazione della prestazione
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
Beneficiari
Ad oggi Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
– per un periodo non superiore a nove settimane;
– a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;
Soggetti esclusi
– Datori di lavoro domestico.
– Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà. o Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
La prestazione
Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Requisiti
– Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
– Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:
– le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
– il contributo addizionale;
– la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Come fare domanda
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:
– il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;
– la lista dei beneficiari.
Modalità di pagamento
– Esclusivamente pagamento diretto.
– Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”. La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
– Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
– Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Può indicare i tempi entro i quali i lavoratori dipendenti riceveranno il primo accredito della Cassa integrazione? Saranno uguali per tutti i settori e quindi per tutti i tipi di Cig?
Le procedure che l’Istituto attiverà, sulle quali chiaramente non posso esprimermi per ragioni di opportunità, saranno aperte contestualmente per tutte le categorie. Relativamente agli accrediti è impossibile dare tempistiche certe poiché dipenderà dai volumi di pratiche da lavorare ma anche, e soprattutto, dalla presentazione delle domande da parte delle aziende.
Per i lavoratori autonomi sono state previste 600 euro una tantum. Quando e in che modalità saranno erogate?
Il provvedimento è di prossima uscita, non sarebbe quindi corretto anticiparlo a mezzo stampa. Quello che ad oggi sappiamo con certezza è che il contributo è rivolto ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps e che quindi non hanno una cassa autonoma. Il contributo sarà oggetto di un’implementazione procedurale che sarà disponibile non appena si avrà il quadro normativo completo. In particolare si riporta il dettaglio tecnico della misura
INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:Inde
Innità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
– possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
– non siano titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
– almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
– che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
– detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Secondo una circolare del 23 marzo, “le domande di accesso al trattamento di Cigo devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa”. Questo non lascia presagire una tempistica adeguata a far sì che i lavoratori non rimangano per lunghi periodi senza entrate.
Le tempistiche che Lei indica sono individuate al fine di poter consentire a tutti i datori di lavori di avere tempi ampi per non perdere l’accesso al beneficio in favore dei dipendenti. Questo rappresenta quindi una garanzia in più e non indica necessariamente i tempi di lavorazione delle pratiche da parte dell’INPS.