L’AQUILA – La Lista n. 1 fu esclusa legittimamente dalle elezioni del 2024. Ma quelle elezioni, sospese alla vigilia, non si sono mai svolte e quando verrà fissata una nuova data per il voto dovrà riaprirsi anche la fase di presentazione delle candidature. Con un risultato per certi versi paradossale: gli stessi candidati e sottoscrittori della lista allora esclusa potranno tornare in campo.
È il doppio livello della sentenza con cui sembra chiudersi, almeno per ora, il lungo contenzioso sulle elezioni del Dominio Collettivo dei Beni Civici di Preturo. Il Tribunale ordinario dell’Aquila, in composizione collegiale riunito lo scorso 12 ottobre, ha respinto il ricorso promosso da nove utenti contro l’esclusione della Lista n. 1 dalla consultazione fissata per il 1° dicembre 2024. Ma ha respinto anche la domanda avanzata nel processo da tre candidati della Lista n. 2, che chiedevano di arrivare al voto mantenendo ferma l’esclusione della lista avversaria.
La sottigliezza sta proprio qui. Il Tribunale stabilisce chi aveva ragione sul provvedimento adottato nel 2024: la Commissione elettorale poteva escludere la Lista n. 1 e lo fece legittimamente. Non stabilisce, però, che debba essere indetta una nuova tornata elettorale né dichiara definitivamente chiusa quella procedura. La fissazione della data e i passaggi necessari per arrivare al rinnovo degli organi spettano al Dominio. La sentenza chiarisce tuttavia un punto decisivo per ciò che accadrà e cioè che la fissazione di una nuova data comporterà la riapertura delle candidature e una nuova verifica delle liste da parte della Commissione elettorale.
La vicenda era esplosa nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni del 1° dicembre 2024. La Commissione elettorale aveva escluso la Lista n. 1 dopo aver riscontrato alcune irregolarità nella documentazione presentata. Al centro del caso erano finite in particolare alcune correzioni effettuate con il bianchetto nella parte relativa al numero delle sottoscrizioni e all’autenticazione delle firme.
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, prima delle correzioni risultavano 34 sottoscrizioni anziché 36 e l’autenticazione era a un candidato della stessa lista, non abilitato, secondo il Tribunale, a svolgere quella funzione. Dopo la correzione l’autenticazione risultava invece attribuita a un consigliere comunale.
L’esclusione aveva aperto immediatamente il fronte giudiziario. Il 29 novembre 2024, nell’ambito del procedimento cautelare, era intervenuto un provvedimento di sospensione delle elezioni. Il giorno successivo il Consiglio di gestione aveva quindi sospeso la consultazione fissata per il 1° dicembre. Il Tribunale, nella sentenza appena pronunciata, considera quella decisione del Consiglio un atto dovuto proprio alla luce del provvedimento giudiziario intervenuto alla vigilia del voto.
Il contenzioso era poi proseguito nel merito. Nove utenti del Dominio avevano chiesto di dichiarare nulla o annullare l’esclusione, sostenendo tra l’altro che lo Statuto non prevedesse espressamente l’autenticazione delle sottoscrizioni tra i requisiti per la presentazione delle liste e che le anomalie riscontrate non fossero sufficienti a determinarne l’estromissione. Secondo i ricorrenti, le correzioni avrebbero potuto al più determinare una richiesta di chiarimenti o integrazioni.
Il Collegio arriva però alla conclusione opposta. Lo Statuto attribuisce alla Commissione elettorale il compito di stabilire tempi e modalità di presentazione delle liste e di pronunciarsi sulla loro ammissione. Per il Tribunale, dunque, la Commissione aveva il potere di verificare la documentazione e di disporre l’esclusione in presenza delle irregolarità riscontrate.
Soprattutto, l’autenticazione delle firme non viene considerata un semplice formalismo. Serve a garantire l’identità del sottoscrittore e la genuinità della firma. La modifica del soggetto indicato come autenticatore costituisce pertanto, secondo il Collegio, un vizio sostanziale e non una semplice irregolarità materiale sanabile. Da qui il rigetto della domanda dei nove utenti e la conferma della legittimità dell’esclusione.
Ma nel giudizio si erano inseriti anche tre candidati della Lista n. 2, Antonello Bonanni, Andrea Cucchiella e Michael Parisi. Gli intervenuti avevano chiesto al Tribunale di fissare la data delle elezioni oppure, in alternativa, di ordinare al Dominio di provvedere alla convocazione, facendo comunque salva l’esclusione della Lista n. 1. In sostanza, una volta riconosciuta la validità di quel provvedimento, chiedevano di arrivare al voto mantenendo fuori la lista esclusa.
Anche questa domanda viene però respinta. Il Tribunale chiarisce innanzitutto che non spetta al giudice fissare la data delle elezioni, ma agli organismi dell’Aduc. E proprio su questo punto la sentenza introduce il secondo livello della decisione. Una volta “definitivamente superate le ragioni della sospensione”, scrive il Collegio, gli organi competenti dovranno assumere le determinazioni necessarie per il rinnovo. Ma la fissazione di una nuova data “comporta la riapertura della fase di presentazione delle candidature e la nuova verifica delle liste da parte della Commissione elettorale”.
La sentenza, dunque, non dice che debba essere organizzata una nuova tornata elettorale ripartendo integralmente da zero. E neppure stabilisce direttamente quando e attraverso quali atti dovrà riprendere il procedimento rimasto sospeso nel 2024. Dice però espressamente che, quando gli organi del Dominio fisseranno una nuova data, le candidature dovranno essere riaperte.









