Tutti i reati commessi possono essere riuniti con il vincolo della continuazione”, con “l’unicità del disegno criminoso perseguito e l’illecito deviato utilizzo delle rispettive cariche e qualifiche a fini di favoritismo nei confronti di Angelini e di arricchimento personale”. Così il tribunale di Pescara nelle motivazioni della sentenza di primo grado sulle tangenti nella sanità privata abruzzese.
“PROGRAMMA CRIMINALE PER FAVORIRE INTERESSI ANGELINI”
Il tribunale collegiale di Pescara nelle motivazioni della sentenza Sanitopoli che ha portato alla condanna di Ottaviano Del Turco scrive che gli imputati “avevano quindi un vero e proprio programma criminale, volto a favorire, nell’attività di iniziativa legislativa ed amministrativa in materia di sanità in violazione di legge, gli interessi delle case di cura stesse, in particolare di quelle gestite dall’Angelini, su cui si è innestata l’attività corruttiva di questi”.
“Programma – scrivono i giudici – diretto da Del Turco, organizzato dal Quarta, dal Cesarone e dal Masciarelli, ed eseguito dal Mazzocca, dal Di Stanislao, dal Boschetti, nonché dagli stessi Del Turco e Cesarone, attraverso le rispettive attività amministrative e legislative”.
Per i giudici, “tale programma non fu limitato alla realizzazione di uno o più reati preventivamente individuati, ma si dispiegò nel tempo, sostanzialmente per l’intera durata della permanenza degli imputati nelle loro funzioni, e fu finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, quelli che, all’occorrenza, fossero serviti per realizzare il decritto disegno di favoritismo, sia mediante l’utilizzo per fini illeciti delle strutture amministrative (l’assessorato alla Sanità, la Asr) e societarie (la Fira e la Fira servizi) in cui gli imputati erano inseriti, sia mediante creazione di una struttura ad hoc in materia di sanità, la predetta cabina di regia, che sostanzialmente si sostituì alla giunta regionale nel prendere le decisioni più rilevanti in materia di sanità”.
“LE DICHIARAZIONI DI ANGELINI SONO ATTENDIBILI”
“Le dichiarazioni di Angelini sono pienamente attendibili, in quanto in sé logiche e coerenti, precise, dettagliate, nonche’ riscontrate sia da risultanze documentali sia da dichiarazioni testimoniali”.
“Il più significativo riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni di Angelini – si legge ancora nella sentenza – è proprio quest’ultimo: l’accertata generale condizione di illegalità e di favoritismo nei confronti delle case di cura del gruppo Villa Pini nella quale entrambe le amministrazioni regionali abruzzesi (la prima di centrodestra la secondo da centrosinistra, ndr) succedutesi all’epoca dei fatti, nonché la Asl nel periodo di gestione di Conga con l’avallo politico di Aracu, hanno operato nel settore della sanità, illegalità frutto della condotta proprio di tutti coloro a cui Angelini ha dichiarato di avere consegnato denaro o concesso altri favori, anche non costituenti di per sé reato, quali l’assunzione di lavoratori da loro raccomandati”.
“STABILE ACCORDO CHE LI VINCOLAVA AD AGIRE”
“Appare chiaro – si legge nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna di Del Turco e altre 10 persone – che gli imputati operassero in base ad uno stabile accordo, che li vincolava ad agire, nell’ambito delle pubbliche funzioni rispettivamente rivestite, per agevolare l’adozione dei provvedimenti favorevoli all’Angelini, il cui contenuto era stabilito dal Quarta, dal Cesarone e dal Masciarelli (fino al suo arresto) sotto il controllo di Del Turco, ma la cui approvazione da parte della Giunta regionale o della maggioranza consiliare necessariamente passava attraverso l’iniziativa del Mazzocca, assessore competente, come tale proponente di tutte le delibere della Giunta regionale nonché attraverso l’opera di sistemazione tecnica del Di Stanislao , essenziale a tale disegno in quanto idonea a rivestire di rigore tecnico il contenuto dei provvedimenti e ad occultarne il carattere di favoritismo nei confronti dell’Angelini, e infine attraverso l’attività di commissione dei consiglieri regionali Boschetti e Cesarone”.
“LA TANGENTE DELLE MELE E’ PIENAMENTE PROVATA”
“La dazione di denaro descritta dall’Angelini appare pienamente provata”. Così nelle motivazioni della sentenza Sanitopoli i giudici a proposito della dazione, nota come “tangente delle mele”, che sarebbe stata consegnata dall’ex patron di Villa Pini Vincenzo Maria Angelini all’ex governatore Ottaviano Del Turco, il 2 novembre 2007 a Collelongo (L’Aquila).
A provare tale consegna di danaro per l’accusa alcune fotografie scattate dall’autista di Angelini nelle quali sarebbe immortalato l’imprenditore che, in varie sequenze, esce dalla sua auto, si avvicina ed entra nella casa dell’ex presidente, per poi uscirne con un cesto pieno di mele.
Per i giudici, “la fotografia n. 95 ritraente le mele è stata scattata qualche minuto dopo la 94, cioè quando l’Angelini era appena uscito da casa dell’imputato sicché non risultando le abbia portate con sé da casa, tenute in clinica e da lì portate in auto a Collelongo, né risultando che si sia fermato durante il viaggio per acquistarle deve ritenersi che le mele gli siano state effettivamente consegnate dall’imputato”.
Sempre secondo i giudici inoltre “è possibile che quella sera il Del Turco, visto l’autista nell’auto dell’Angelini, e viste davanti la propria abitazione altre persone si sia preoccupato ed abbia fatto in modo che egli non uscisse a mani vuote”.
“Deve pertanto ritenersi – sottolineano – che il 2 novembre 2007 l’Angelini fu ricevuto a casa dell’imputato a Collelongo, dall’imputato stesso fu fatto entrare, si trattenne per mezz’ora ed uscì, accompagnato dall’imputato fino alla porta”.
SANITA’: PER I GIUDICI ‘FAR WEST’ CHE DOVEVA CESSARE PER LEGGE
Le motivazioni del Tribunale collegiale di Pescara affrontano anche la questione del risanamento della sanita’ regionale. “Uno dei punti principali – e’ scritto nella sentenza – del programma di governo della giunta regionale diretta da Del Turco era il risanamento della sanita’ regionale, all’esito del quale sarebbe finito il ‘far west’ prima imperante, come il Del Turco amava ripetere”. I giudici pero’ evidenziano che “il far west doveva effettivamente cessare, anche se non per autonoma iniziativa dell’imputato, bensi’ per obbligo di legge, conseguente ai richiamati accordi Stato Regione del marzo 2005 (e marzo 2007), e quindi preesistente all’elezione di Del Turco. Nonostante cio’ l’atto con cui la nuova giunta regionale esordisce in materia di sanita’ e’ la delibera 831/05, che gia’ del tutto contrariamente al proclama di risanamento, permise alle case di cura private di continuare tranquillamente ad erogare una quota di prestazioni inappropriate e ad operare extra budget, e cio’ a vedersi remunerato l’intero budget”. Nella sentenza si legge poi che “ancora qualche mese dopo, in contrasto con gli obblighi imposti dagli accordi Stato- Regione, la giunta regionale adotta la delibera 786/06, che sostanzialmente intendeva stabilizzare il sistema della cartolarizzazione attraverso la qualificazione di certezza, liquidita’ ed esigibilita’ di pretese creditorie soggette a controllo meramente contabile e senza controlli di merito”.